(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma 
        del Friuli Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito
il Fondo di rotazione  regionale  per  gli  interventi  nel  comparto
agricolo, sue integrazioni e modifiche; 
    Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4  (interventi  per  il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese  del
Friuli Venezia Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di
Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,  e
ai parere motivato della Commissione delle Comunita'  europee  del  7
luglio 2004); 
    Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del  20
dicembre  2007,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea, n. L 337 del 21  dicembre  2007,  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agii aiuti d'importanza minore
(de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 
    Visto  il  regolamento  recante  la  definizione   dei   compatti
produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione
di finanziamenti per il  rafforzamento  della  struttura  finanziaria
delle imprese di produzione di prodotti agricoli previsti  dai  commi
da 12 a 15 dell'art. 3. della legge regionale 30 dicembre 2008 n.  17
(legge finanziaria 2009), approvato con proprio decreto 29  settembre
2009, n. 0261/Pres.; 
    Visto  il  comma  4   dell'articolo   6   del   proprio   decreto
n.088/Pres./2007 secondo il quale "ulteriori finanziamenti  agevolati
per gti' interventi di consolidamento  non  possono  essere  concessi
alla  stessa  impresa  prima  che   siano   trascorsi   cinque   anni
dall'erogazione,  da  parte  della  Banca,  del  primo  finanziamento
agevolato; 
    Vista la comunicazione della Commissione (Quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria  ed  economica)  pubblicata  sulla   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009; 
    Considerato che la predetta Comunicazione,  tenendo  conto  delle
circostanze  particolari  determinatesi  nei  contesto  della   crisi
finanziaria  e  delle   gravi   turbative   del   sistema   economico
internazionale,  definisce  criteri  e  modalita'  straordinari   per
l'adozione da parte degli  Stati  membri  di  misure  di  aiuto  alle
imprese  rispetto  alle  ordinarie  misure  di   aiuto   soggette   a
notificazione preliminare alla Commissione europea; 
    Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25  febbraio
2009, 31 ottobre 2009  e  15  dicembre  2009,  recanti  modifiche  ai
predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per  le  misure
di  aiuto  di  Stato  a  sostegno   dell'accesso   al   finanziamento
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
giugno 2009 (Modalita'  di  applicazione  della  Comunicazione  della
Commissione europea - quadro di  riferimento  temporaneo  comunitario
per  le  misure.  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso  a:
finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi   finanziaria   ed
economica); 
    Vista la decisione  n.  C(2009)4277  del  28  maggio  2009  della
Commissione europea, relativa all'Aiuto di  Stato  n.  N  248/2009  -
Italy; 
    Vista la decisione n.  C(2010)715  del  1°  febbraio  2010  della
Commissione europea; relativa all'Aiuto di  Stato  n.  N  706/2009  -
Italy; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  13
maggio 2010 (Modifiche al decreto del 
    Presidente del Consiglio dei  Ministri  3  giugno  2009  recante:
«Modalita' di  applicazione  della  Comunicazione  della  Commissione
europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le  misure
di  aiuto  di  Stato  a  sostegno   dell'accesso   al   finanziamento
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»); 
    Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti  in
materia di sviluppo economico  regionale,  sostegno  al  reddito  del
lavoratore e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici); 
    Visto il comma 1-bis  dell'art.  12-bis,  della  legge  regionale
4/2005, predetto, per il quale «Per le finalita' di cui al comma 1  e
subordinatamente all'approvazione del regime di  aiuto  nazionale  da
parte della Commissione europea,  la  Giunta  regionale  individua  i
canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea dei 17 dicembre 2008  (Quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale  situazione  di
crisi finanziaria ed economica), in  merito  alle  quali  puo'  darsi
corso a misure distinte in  relazione  alla  tipologia  di  incentivi
individuati dalla normativa regionale,  anche  con  riferimento  agli
interventi per il  credito  agevolato  alle  attivita'  economiche  e
produttivi  relativi...  (omissis)..  al  Fondo  di'  rotazione   per
interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982»; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009,  n.
1433,che individua, tra i canali contributivi ai quali  si  applicano
le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del
17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo l della  legge
regionale 4/2005, con riserva di  integrare  l'elenco  con  ulteriori
regimi; 
    Considerato che dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 le  imprese
agricole di alcuni  comuni  delle  province  di  Udine,  Pordenone  e
Gorizia sono state interessate da gelate, evento calamitoso  che  per
sua intensita' ha arrecato notevoli danni agli impianti di produzione
arboree ed arbustive e che con proprio decreto  11  agosto  2010,  n.
0195/Pres. e' stato  riconosciuto  quale  avversita'  atmosferica  di
carattere eccezionale; 
    Considerato  altresi'  che  il  predetto  evento  calamitoso   ha
determinato un'ulteriore  accentuazione  dello  stato  di  sofferenza
delle imprese ricadenti nei comuni colpiti e gia' in difficolta'  nel
contesto generale di situazione di crisi finanziaria ed economica; 
    Ritenuto  pertanto,  in  considerazione   della   necessita'   di
garantire ii massimo sostegno finanziario alle suddette  imprese,  di
predisporre un nuovo regolamento che, nel tener conto del  Quadro  di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato  a
sostegno dell'accesso al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di
crisi  finanziaria  ed  economica,  consenta  alle  imprese  medesime
l'accesso  ai  finanziamenti  di  cui  al  proprio   decreto   numeri
0263/Pres./2009 secondo modalita' ed importi adeguati; 
    Rilevata altresi'  la  necessita'  di  consentire  alle  suddette
imprese gia' beneficiarie di  un  intervento  ai  sensi  del  proprio
decreto n. 0261 /Pres./2009 di poter nuovamente accedere ai  benefici
di cui al medesimo decreto; 
    Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi  a  titolo
di  aiuto  "de  minimis"  secondo  quanto   previsto   dal   predetto
regolamento (CE)1535/2007 tenuto altresi' conto dei disposto  di  cui
agli articoli 2: 3, 8 e 9 dei decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 3  giugno  2009  (Modalita'  di  applicazione  della
Comunicazione della  Commissione  europea  s  quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di' aiuto di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria ed economica), cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010; 
    Visto  il  Regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali approvato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia, 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1998 di  data  8
ottobre 2010  con  la  quale  la  Giunta  medesima  ha  approvato  il
«Regolamento recante la definizione di criteri  e  modalita'  per  la
concessione di finanziamenti per  il  rafforzamento  della  struttura
finanziaria di imprese di produzione di prodotti  agricoli  ricadenti
nei  comuni  danneggiati  dall'evento  gelate  verificatosi  dal   19
dicembre 2009  al  17  marzo  2010  in  attuazione  del  comma  1-bis
dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia
di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei  commi  da
12 a 15 dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre  2008,  n.  17
(Legge finanziaria 2009)»; 
    Considerato  che  con  la  medesima   deliberazione   il   citato
regolamento e' stato individuato come canale contributivo ai quale si
applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea
del 17 dicembre 2008 (Quadro di  riferimento  temporaneo  comunitario
per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso   al
finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi   finanziaria   ed
economica); 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante la definizione di criteri e
modalita' per la concessione di finanziamenti  per  il  rafforzamento
della struttura finanziaria di  imprese  di  produzione  di  prodotti
agricoli  ricadenti  nei  comuni   danneggiati   dall'evento   gelate
verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 in attuazione  del
comma 1-bis dell'art. 12-bis, della legge regionale 4 marzo 2005,  n.
4 in. materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia  e
dei commi da 12 a 1.5 dell'art. 3, della legge regio naie 30 dicembre
2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009),» nel testo allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO